Codice della Crisi: il ruolo della banca nella gestione del credito in bonis e deteriorato dopo il terzo correttivo

Il terzo decreto correttivo del CCII prevede novità di rilievo per quanto concerne la partecipazione delle banche alla negoziazione con chiarimenti in materia di responsabilità, classificazione del credito e revoca degli affidamenti e misure protettive/cautelari. 
È plausibile sedersi al tavolo con l’imprenditore e l’esperto in composizione negoziata, mantenendo il credito in bonis (evitando quindi i maggiori accantonamenti rinvenienti dalla classificazione dell’esposizione a deteriorato)?
È ammissibile l’erogazione di nuova finanza assistita da garanzia del FdG (MCC) in composizione negoziata?
Quale possibile ruolo del factoring per l’ottimizzazione della tesoreria e un accesso in bonis alla composizione negoziata?
In presenza di misure cautelari come gestire le segnalazioni nella Centrale dei rischi e in Eurisc?
Una possibile risposta al quesito è insita nelle novità normative, oltre che rafforzata dai contenuti della Direttiva Insolvency e dalla disciplina di vigilanza prudenziale emanata dalle autorità competenti in ambito bancario. 

L’esame delle regole, norme e principi contabili attinenti la classificazione del credito fornisce utili spunti su come procedere a una corretta classificazione della controparte e giungere a considerazioni e valutazioni coerenti su casi reali che spesso si manifestano nella relazione banca-impresa di lungo periodo
 
Altro aspetto di sicuro interesse, anche ai fini di un’ottimale gestione del rischio di credito così come richiesto dalle EBA-GL LOM, è insito nella rubrica dell’articolo 2086 c.c., denominata "Gestione dell'impresa", oltre che nei contenuti del secondo comma della norma e dell’articolo 3 del CCII. 
La normativa emanata negli ultimi anni dal legislatore per stimolare un cambiamento nelle società non finanziarie, al fine di porre in atto una gestione proattiva della gestione dell’impresa e della relazione con i propri stakeholders (tra cui la banca), pare avere molti punti in comune con le metodologie di allerta e la gestione dinamica del rischio di credito richiesta alle banche.  
Anche il modello di impairment dell’IFRS 9 si inserisce nel contesto e può contribuire all’efficacia della composizione negoziata a beneficio di un pronto rientro delle esposizioni in stage 1. Lo strumento infatti ha tempi ben definiti e certamente molto più brevi degli altri strumenti messi a disposizione dell’imprenditore per la ristrutturazione delle imprese sane in difficoltà finanziaria. 
La corretta valutazione delle implicazioni dei fattori ESG nelle valutazioni delle banche e il reperimento dell’informativa di sostenibilità dalle imprese sono ambiti strettamente connessi alla predisposizione di adeguati assetti da parte dell’impresa e di un corretto utilizzo della composizione negoziata. Difficile approcciare i fattori ESG in modo credibile ed efficace, fornendo un’idonea informativa in assenza di un adeguato assetto.

Se da un lato è indiscutibile l'importanza dei fattori ESG, essa va inserita all’interno del più ampio cambiamento richiesto PMI. Al riguardo, infatti, al pari delle EBA-GL LOM che richiedono alle banche: “Gli enti dovrebbero incorporare i fattori ESG e i rischi ad essi associati", le imprese dovrebbero quindi "incorporare i fattori ESG" all’interno di un adeguato assetto. Ecco perché i fattori ESG rientrano a pieno titolo nella declinazione degli adeguati assetti e perché non nella composizione negoziata (plausibile nel contesto attuale una ristrutturazione che non tenga in debita considerazione i fattori ESG per il rispristino e il mantenimento del gong concern?).

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60%

esposizione dei docenti

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analisi di case study e testimonianze

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