Il 15 maggio è stato pubblicato il tanto atteso Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che detta le nuove regole per fruire dei crediti d’imposta previsti dal piano Transizione 4.0 nel 2025, con le modalità di invio delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali ad alta tecnologia 4.0 effettuati nel 2025 (o fino al 30 giugno 2026, se è stato corrisposto un acconto pari almeno al 20% entro il 2025).
L’obiettivo è quello di monitorare il rispetto del tetto di spesa da 2,2 miliardi previsto dalla legge di bilancio attraverso un meccanismo di prenotazione. Per consentire il rispetto di questo limite, ogni impresa beneficiaria deve trasmettere telematicamente al MIMIT una comunicazione con l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato.
Le comunicazioni per accedere al Piano Transizione 4.0
1. Comunicazione preventiva: le imprese beneficiarie devono trasmettere una comunicazione preventiva entro il 31 gennaio 2026, indicando gli investimenti previsti e il relativo credito d’imposta. L’ordine cronologico di invio determina la priorità nella prenotazione delle risorse.
2. Conferma dell’acconto: entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva, l’impresa deve inviare una seconda comunicazione attestante il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione come acconto.
3. Comunicazione di completamento: al termine degli investimenti, l’impresa deve trasmettere una comunicazione di completamento (entro il 31 gennaio 2026 per investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025, o entro il 31 luglio 2026 per quelli completati entro il 30 giugno 2026).
Chi ha già comunicato:
Per le imprese che hanno già comunicato investimenti, sia in via preventiva e sia di completamento, tramite il modello previsto dal decreto del 24 aprile 2024, con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, il decreto prevede un percorso specifico:
1. Mantenimento dell’ordine cronologico: ai fini della prenotazione delle risorse, rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto le imprese trasmettano il nuovo modello di comunicazione in via preventiva.
2. Comunicazioni successive: le imprese devono adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto (entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva) e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti.
3. Conseguenze del mancato adeguamento: le imprese che non si adeguano entro il termine di 30 giorni devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità relativa alla comunicazione preventiva trasmessa secondo le disposizioni previste dal decreto del 24 aprile 2024.
Monitoraggio e fruizione:
Il Ministero invia, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l'elenco delle imprese relativo al mese precedente, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni preventive, con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento. Il credito d'imposta sarà utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero all'Agenzia delle Entrate.
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