Come funziona la registrazione dei dati sul SIC

Il SIC gestito da CRIF si chiama EURISC, ed è un sistema di informazioni creditizie (SIC) positivo e negativo, ovvero un archivio informatico che contiene i dati sui crediti, sui finanziamenti o dilazioni di pagamento richiesti ed erogati a privati e imprese, comprese le segnalazioni dei rimborsi effettuati regolarmente o meno.

Più del 95% dei soggetti presenti sul SIC di CRIF rimborsano regolarmente i finanziamenti ottenuti, per questo essere presenti sul sistema non significa essere un cattivo pagatore.

sic come funziona

La trasmissione dei dati creditizi sul SIC da parte della banca, della società finanziaria o dell’ente partecipante, può avvenire solo se chi richiede il finanziamento ha ricevuto l'informativa specifica.

L’informativa che deve essere fornita dall'ente finanziatore riporta diverse informazioni, tra cui:

  • Le modalità con cui i dati vengono trattati nel SIC.
  • Gli estremi della società che gestisce il SIC.
  • I tempi di conservazione di tali dati.
  • Le categorie di società che possono accedervi.
  • I principali diritti riconosciuti all’interessato. 

 

Come vengono trasmessi i dati

 

La comunicazione dei tuoi dati al SIC di CRIF, EURISC, può avvenire: 

  • in fase di istruttoria di un nuovo finanziamento, se la banca o la finanziaria intende consultare i tuoi dati per valutare la tua richiesta;
  • quando la tua richiesta di finanziamento viene accolta e il finanziamento erogato;
  • in fase di aggiornamento, di norma mensile, con i dati relativi all’andamento dei rimborsi.

Per la trasmissione dei dati positivi e negativi in EURISC non è necessario acquisire il tuo consenso, in quanto il trattamento dei dati personali è necessario per il perseguimento di legittimi interessi degli enti Partecipanti all’utilizzo del SIC per le finalità individuate dal Codice di Condotta.

In particolare, quando si verificano ritardi nel rimborso del finanziamento (i cosiddetti “dati negativi”): 

  • Al verificarsi del primo ritardo di pagamento sul rapporto di credito, la segnalazione non sarà immediatamente visibile sul SIC. La segnalazione di ritardo di pagamento sarà visibile solo in caso di mancata regolarizzazione entro la seconda scadenza mensile consecutiva. Almeno 15 giorni prima che la segnalazione sia visibile nel SIC, l’ente partecipante ti invierà una comunicazione, avvisandoti dell’avvenuto ritardo e del fatto che tale ritardo verrà segnalato nel SIC. In questo modo hai la possibilità di verificare eventuali disguidi. Saldando tempestivamente i pagamenti eviterai che il ritardo venga reso visibile nel SIC;
  • La segnalazione di ulteriori ritardi (successivi al primo) avviene comunque attraverso gli aggiornamenti mensili inviati dall'ente partecipante. In questo caso la comunicazione da parte del finanziatore potrà essere fatta nell'ambito di comunicazioni periodiche alla clientela.

Le tipologie di dati registrati

EURISC gestisce informazioni di dettaglio sui finanziamenti non perfezionati (in richiesta, rinunciati, rifiutati) e perfezionati (accordati ed estinti) contratti da un soggetto.

In EURISC sono presenti dati identificativi, anagrafici e sociodemografici e informazioni sui finanziamenti o analoghe facilitazioni finanziarie secondo le disposizioni del Codice di Condotta.

I finanziamenti registrati in EURISC sono suddivisi nelle seguenti categorie:

  • rateali (prestiti, mutui);
  • non rateali (fidi di conto, finanziamenti di anticipo su effetti o finanziamenti all’import/export);
  • carte di credito (carte rateali e a saldo, affidamenti revolving).

Le informazioni relative ai finanziamenti contenute in EURISC comprendono:

  • Informazioni descrittive del singolo rapporto di credito: in particolare la tipologia di credito (prestito personale, mutuo ipotecario, ecc.) e la fase in cui si trova (richiesta, accordato o estinto), il piano di rimborso previsto (numero rate, importo medio, data inizio operazione, ecc), la banca o la società finanziaria che ha trasmesso l'informazione (tale informazione viene resa disponibile solo all'interessato e non alle banche o società finanziarie che interrogano il SIC).
  • Informazioni sul rimborso del credito, che comprendono il debito residuo, l’andamento regolare o meno dei pagamenti, eventuali dati relativi ad attività di recupero o contenziose (incaglio nei pagamenti, passaggio a sofferenza, passaggio a perdita, cessione a società di recupero crediti, rientro in bonis, ecc.).
  • Data di aggiornamento delle informazioni, a cui si riferiscono le informazioni sul rapporto di credito e sul suo rimborso.

Oltre ai finanziamenti, vengono registrati in EURISC le facilitazioni finanziarie analoghe ai finanziamenti che comprendono rapporti come noleggio a lungo termine, leasing operativo, cessione di crediti e dilazioni di pagamento e il prestito tra privati gestito attraverso piattaforme digitali (il cosiddetto peer to peer lending).

Chi può utilizzare il SIC di CRIF

Le società che aderiscono al Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) possono consultare le informazioni solo per finalità collegate alla corretta misurazione del merito e del rischio creditizio, la corretta valutazione dell’affidabilità e della puntualità dei pagamenti dell’interessato, la prevenzione del rischio di frode, inclusa la prevenzione del rischio del furto di identità.

La consultazione del SIC, quindi, può avvenire solo:

  • nel momento in cui la banca o la società finanziaria deve valutare una nuova richiesta di finanziamento;
  • durante il periodo di rimborso di un finanziamento.

In base al Codice di Condotta, solo due tipi di soggetti possono aderire ai SIC: i Partecipanti e gli Accedenti.

 Le società che aderiscono ai SIC di CRIF come Partecipanti trasmettono e consultano i dati presenti nel sistema e sono:

  • le banche, comprese quelle comunitarie ed extracomunitarie;
  • le società finanziarie e tutti gli intermediari finanziari la cui attività è regolamentata nell’ambito del TUB;
  • i soggetti autorizzati a svolgere in Italia l’attività di factoring (legge 52/1991);
  • i soggetti appartenenti a gruppi bancari o finanziari;
  • gli istituti di pagamento;
  • i soggetti privati che, nell’esercizio di attività commerciale o professionale:
    • concedono una dilazione del pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi;
    • svolgono l’attività di leasing anche operativo;
    • svolgono l’attività di noleggio a lungo termine;
    • svolgono l’attività di gestione di piattaforme digitali per prestiti tra privati.

Le società che aderiscono ai SIC come Accedenti possono soltanto consultare i dati presenti nel sistema. Vi rientrano:

  • le società telefoniche;
  • le imprese di assicurazione;
  • i soggetti autorizzati alla vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale.

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