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In seguito all’emanazione della Circolare 23/E dell’Agenzia delle Entrate e del Decreto Aiuti bis, le banche che acquistano crediti fiscali relativi a bonus edilizi sono responsabili in solido con i cedenti il credito e/o i fornitori delle opere in caso di dolo o colpa grave, se il cessionario opera con imperizia e negligenza grossolana, pregiudizio intenzionale di determinazione dell’imponibile o dell’imposta.
Se dunque, fino a prima dell’emanazione di queste norme, la responsabilità, in caso di frode, rimaneva in capo al cedente/fornitore delle opere, ora si chiede alle banche acquirenti il credito di effettuare controlli e verifiche in modo da non essere considerate responsabili in solido con i soggetti che hanno commesso le frodi. In tal modo, eviteranno di incorrere in pesanti sanzioni, maggiorate degli interessi, oltre che ovviamente nel recupero della detrazione in quanto indebitamente fruita.
L’insussistenza dell’imperizia e negligenza grossolana dei cessionari dovrà quindi essere dimostrata attraverso lo svolgimento di controlli e verifiche su ogni singola istruttoria così come indicati dalla Circolare 23/E dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta in particolare di verificare i profili oggettivi e soggettivi dell’operazione, sintomatici della falsità del credito come ad esempio:
Per supportare gli istituti cessionari di crediti fiscali nel fare fronte correttamente a quanto indicato dalla normativa in tema di controlli e profili di responsabilità, CRIF RES propone i seguenti servizi: